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PARTECIPA
24/12/2007  Lascia un commento
Comunicazione del Teatro dei Sassi
L’Associazione Teatro dei Sassi, contravvenendo al suggerimento dei propri avvocati che intravedono ampie possibilità di riuscita di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato di impugnazione dell’ l’ordinanza contraddittoria, non condivisibile, appellabile e censurabile in più punti, emessa dal Tar Regionale che nega la sospensiva dello sgombero coatto della propria sede, motiva così la decisione di lasciare nelle mani di questa amministrazione la propria sede:

L’Associazione non intende difendere le mura della propria sede, ma il senso profondo del proprio agire artistico. Le motivazioni che lo hanno spinto ad operare nei sassi ha creato una sinergia con il luogo stesso e le sue problematiche. Quindici anni fa frequentare la Scuola di Teatro significava scegliere di scendere nei Sassi, assumendosene il rischio, entrando nel buio e nel nulla. Ora frequentare il Teatro dei Sassi significa scendere negli antichi rioni non solo per andare in pizzeria. Lo sgombero, in quanto atto di espulsione, azzera un processo di rivitalizzazione: l’amministrazione ha di fatto creato una contrapposizione tra un servizio culturale ed un servizio sociale, senza peraltro aver trovato un luogo idoneo né per il teatro né per l’asilo nei Sassi.

Il Teatro ha bisogno, tra le mille altre cose, di chiodi e di muri perforabili: in nessuna chiesa, ipogeo o altro luogo vincolato nei sassi è possibile fare questo. Un asilo ha bisogno di norme e di servizi ausiliari che al momento sono del tutto assenti. Eppure l’amministrazione ha tanta fretta di sgomberare il teatro per sostituirlo con un asilo.

Questi amministratori non intendono difendere la produzione della cultura nei Sassi, ritenendo che la si possa fare ovunque e in ogni luogo, cosa del tutto ovvia.
Per nulla ovvio è di contro l’entrare con queste affermazioni e con questa modalità di approccio nel merito delle scelte operative, vocazionali ed artistiche dell’associazione, imponendone anche i tempi: dopo quindici anni l’amministrazione ritiene che è giunto il momento per il Teatro dei Sassi di mettersi da parte e di lasciare spazio ad altre cose, come se i cittadini possano essere privati a scadenza di questo o quell’altro servizio, nella discrezionalità dell’amministrazione stessa.
Il Teatro dei Sassi lascia le mura della propria sede perché rivendica la libertà di pensiero e di azione e si svincola pertanto da qualsiasi ingerenza e diritto di proprietà.

Con il Teatro dei Sassi il Sindaco Buccico sgombera anche tutte le associazioni culturali di questa città, le compagnie teatrali italiane, i docenti universitari, le associazioni di categoria, le 190 personalità della cultura e i mille cittadini materani che, con le proprie firme e sul sito della petizione hanno sottoscritto l’appello inascoltato per revocare lo sgombero. Il Sindaco Buccico sgombera anche quelle associazioni che non hanno inteso pronunciarsi contro l’ordinanza: il nostro sgombero è un precedente molto pericoloso per tutto il mondo associativo di Matera.

Il Teatro dei Sassi pertanto si auto-esilia ai margini della città, portando con sé tutto il "pieno" del proprio lavoro e consegnando un "vuoto", così come richiesto.

L’esilio-azione comincerà il 27 dicembre e si concluderà l’8 gennaio. Chiediamo a tutti i proprietari di furgoni di renderli disponibili per l’esilio.
Si prega di contattare lo 0835 330926.

Teatro dei Sassi.

La trascrizione della sentenza del TAR

Considerato che allo stato, da una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il presente ricorso non risulta fornito del necessario fumus boni juris, attesocchè, trattandosi di una concessione d’uso di un bene demaniale:

1) deve ritenersi legittima la clausola del contratto di locazione, stipulato dal Comune resistente e dall’Associazione ricorrente: il 26/11/1999, che stabiliva il termine di disdetta di 6 mesi, in quanto nel rapporto di concessione di bene demaniale non si applica il L. n. 392/1978;
2) l’esercizio del porre disdetta costituiva un’espressione di chiara volontà negoziale del Comune di voler terminare il rapporto di locazione con l’Associazione ricorrente, che non poteva ritenersi contraddetta dall’inerte comportamento del Comune, che per circa due anni non aveva ancora proposto l’azione di sfratto per finita locazione o non si era avvalsa dei poteri di autotutela amministrativa ex art. 823, comma 2, C.C., in quanto in base ad un pacifico principio generale la Pubblica Amministrazione deve obbligatoriamente far uso nell’esercizio dei poteri negoziali della forma scritta ad substantiam, obbligatorietà finalizzata alla soddisfazione di essenziali esigenze di certezza nella materia di contabilità pubblica;
3) allo stato, l’associazione ricorrente non ha provato sia la destinazione urbanistica ad attività culturali e/o teatrali, sia l’illogicità e/o illegittimità della scelta dell’immobile di cui è causa come asilo nido;

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
 
 
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