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Le leggi di uno Stato virtuale |
Ogni atto, intervento, discorso inerente questa vicenda, prodotto da parte di qualsiasi organo istituzionale ministeriale, regionale o comunale, non può prescindere dalla legge italiana vigente contenuta nel Decreto Legislativo N. 42 del 22.01.2004 - denominata Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il servizio dello Stato che vigila e opera affinchè questa legge sia applicata e rispettata è il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali organizzato su tutto il territorio nazionale attraverso le Direzioni Regionali e le Soprintendenze. In questa pagina mettiamo a confronto le scelte e le azioni prodotte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata con la normativa per la quale la esiste questa stessa amministrazione.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è una legge estremamente chiara nel decrivere cosa sono i beni culturali, cos’è il paesaggio, qual’è il compito primo del Ministero, ovvero la tutela, cos’è la tutela, cos’è la valorizzazione di un bene culturale, quali interventi sono vietati, cos’è la fruizione di un bene culturale, cosa sono le violazioni e quando sussistono. Si tenga presente che nel corso dell’ultima legislatura, il Codice è stato ulteriormente rafforzato. |
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Dgls. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio |
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Legge 77/2006 - Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani UNESCO |
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Come indicato nella relazione del Sottosegretario di Stato Dott.ssa Mazzonis presentata pubblicamente a Matera il 15 marzo 2007, il Complesso Monumentale di S. Agostino nei Sassi di Matera è un bene di interesse storico artistico e culturale salvaguardato dalle seguenti disposizioni di tutela (3 vincoli): 1. La dichiazione di particolare interesse storico-artistico e relativo vincolo monumentale diretto su tutte le parti che lo costituiscono comprese le aree sottoposte all’intervento in oggetto - Decreto Ministeriale 27.09.1988 2. Il vincolo paesaggistico che insiste sui Sassi di Matera essendo il complesso compreso all’interno di questi, disciplinato dalla PARTE TERZA del Dgls. 22.04.2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 3. La normativa che garantisce la tutela, l’integrità e l’autenticità del bene essendo ubicato in un’area dichiarata dall’UNESCO nel 1993 Patrimonio Mondiale dell’Umanità
E’ inoltre sede di due Soprintendenze, la sede di servizio di Matera della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata, e la sede regionale della Soprintendenza ai Beni Artistici Storici ed Etnoantropologici. |
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15.03.2007 - Relazione Sottosegretario Mazzonis - S. Agostino |
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1988 - Vincolo del Ministero dei Beni Culturali per il complesso di S. Agostino |
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Si confrontino tutte le questioni inerenti la vicenda di S. Agostino con le seguenti disposizioni di legge contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio |
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PARTE PRIMA - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi 1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. [...] 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Articolo 2 - Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3 - Tutela del patrimonio culturale 1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale 1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
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PARTE SECONDA - Beni culturali TITOLO I - Tutela Capo I - Oggetto della tutela
Articolo 10 - Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
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Capo III - Protezione e conservazione Sezione I - Misure di protezione
Articolo 20 - Interventi vietati 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
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Sezione II - Misure di conservazione
Articolo 29 - Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
Articolo 30 - Obblighi conservativi 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
Articolo 40 - Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali 3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici. |
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TITOLO II - Fruizione e valorizzazione Capo I - Fruizione dei beni culturali Sezione I - Principi generali
Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura [...] f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
Articolo 102 - Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
Articolo 118 - Promozione di attività di studio e ricerca 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. |
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PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione Capo I - Disposizioni generali
Articolo 131 - Salvaguardia dei valori del paesaggio 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 133 - Convenzioni internazionali 1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Capo III - Pianificazione paesaggistica
Articolo 143 - Piano paesaggistico 1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. 2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare: a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole; c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
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PARTE QUARTA - Sanzioni TITOLO I - Sanzioni amministrative Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160 - Ordine di reintegrazione 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
Articolo 164 - Violazioni in atti giuridici 1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
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